Il regolamento comunitario sulle etichettature degli alimenti

 

Il 22 Novembre 2011 è stato pubblicato il regolamento comunitario 1169/2011/UE che riforma l’informazione del consumatore nel settore alimentare.

Il nuovo Regolamento è in vigore dal 13 dicembre 2014 e modifica tutte le Direttive europee precedenti, e nello stesso tempo anche le normative nazionali, compreso il Decreto Legislativo 109/92 e successive modifiche, che sta alla base della normativa generale sull’etichettatura degli alimenti.

Scopo primario della nuova normativa, per la tutela della salute dei consumatori, è quello di creare norme univoche all’interno della UE su tre punti principali:

  1. la presentazione e la pubblicità degli alimenti,
  2. l’indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico,
  3. le informazioni sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie.

Una delle più significative novità introdotta dalla suddetta normativa è che accanto all’obbligo di indicare gli allergeni sui prodotti preconfezionati e sui prodotti venduti allo stato sfuso, viene introdotto l’obbligo di indicarli anche nei prodotti alimentari SOMMINISTRATI NEI RISTORANTI, NELLE MENSE e NEI BAR CON ANNESSA RISTORAZIONE.

Le indicazioni obbligatorie sono:

  1. La denominazione dell’alimento
  2. L’elenco degli ingredienti
  3. Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito anche se in forma alterata.
  4. La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
  5. La quantità netta dell’alimento
  6. Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
  7. Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego.
  8. Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare.
  9. Il paese di origine o il luogo di provenienza.
  10. Istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile l’uso adeguato dell’alimento.
  11. Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolimetrico volume effettivo.
  12. Una dichiarazione nutrizionale.

 

Con il Dlgs. n.231 del 15 dicembre 2017, a completamento del quadro normativo, sono state stabilite le sanzioni che riguardano i contravventori al regolamento UE 1169/2011.